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Ordinanza — n. 15211/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and generic mitigating circumstances in a drug trafficking conviction case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15211/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and the denial of mitigating circumstances. The appellant argued that the incriminating law was abrogated and that the recidivism finding and rejection of leniency were legally flawed. The court rejected these claims, noting that the abrogation argument contradicts established jurisprudence and that the lower court's reasoning regarding recidivism and the lack of positive elements for generic mitigation was sound and not subject to review.

Legislator-Regeste

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Art. 7 d.l. 4 gennaio 2019 n. 9; Art. 616 c.p.p.: The appeal regarding the abrogation of the incriminating norm is inadmissible as it contradicts constant case law; the denial of generic mitigating circumstances is a factual judgment not subject to cassation review if the lower court's reasoning is congruous and non-contradictory.

Schlagwörter

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recidivism denial generic mitigating circumstances drug trafficking conviction abrogation of law inadmissible appeal procedural economy factual judgment review

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 d.l. 4 gennaio 2019 n. 9
197 che ha abrogato l'art. 7 del d.l.
Art. 99 cod. pen.
4 del 2019; - vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; - vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 62-bis cod. pen.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 136 Cost.
art. 99 cod. pen
4 del 2019; - vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso con cui si sostiene l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice è manifestamente infondato poiché contrario al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, Anaclerio
Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M.
229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale

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Volltext

posto da: BIANCO ALESSANDRO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 11/02/1981 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;36192/25 Ritenuto che con sentenza dell'il giugno 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 25 settembre 2024 con la quale Alessandro Bianco è stato condannato per il delitto di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 d.l. 4 gennaio 2019, n. 9, convertito dalla I. 28 marzo 2019, n. 26;

Commesso in Isola di Capo Rizzuto il 14 gennaio 2022; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali si lamentano: - vizio di legge per erronea applicazione della I. 29 dicembre 2022, n. 197 che ha abrogato l'art. 7 del d.l. 4 del 2019; - vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; - vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso con cui si sostiene l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice è manifestamente infondato poiché contrario al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951-01); che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte di appello, con motivazione esente da censure logico-giuridiche, ha evidenziato, a sostegno del rigetto del motivo di appello relativo alla recidiva, la prossimità temporale dei precedenti penali con le condotte per le quali si procede e l'omogeneità dei beni giuridici lesi che può ravvisarsi anche con riferimento ai reati di ricettazione e truffa giacché la condotta contestata è stata realizzata per ottenere un'utilità patrimoniale; che anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di36192/25 illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi di segno positivo e in ragione dei precedenti penali; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso Senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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