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Ordinanza — n. 15181/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as it must relate to plea deal specifics under Art. 448.2-bis. Appeal rejected.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 15181/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged lack of motivation did not fall within the specific grounds permitted for challenging a plea bargain sentence. The appellant argued the trial judge failed to address all elements of the crime and potential acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such defects are not reviewable under Article 448, paragraph 2-bis, which strictly limits appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between the request and the sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general lack of motivation.

Schlagwörter

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plea bargain appeal lack of motivation Criminal Procedure Code inadmissible appeal legal qualification error

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
(capo 2) unificati ex art. 81, secondo comma, cod.
art. 444 cod. proc. pen
posto da: Amraoui Sara nato a ANDRIA il 03/08/2003 avverso la sentenza del 30/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Trani Udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;35591/25 Ritenuto che con sentenza del 30 settembre 2025 il GUP del Tribunale di Trani ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroeanu
si richiama Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroeanu, Rv.
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

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Volltext

posto da: Amraoui Sara nato a ANDRIA il 03/08/2003 avverso la sentenza del 30/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Trani Udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;35591/25 Ritenuto che con sentenza del 30 settembre 2025 il GUP del Tribunale di Trani ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Sara Amraoui la pena di mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 61 n. 2, 337, secondo comma, 582, 585 in relazione all'art. 576, nn. 1 e 5-bis, cod. pen. (capo 2) unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; commessi in Corato, 1'11 giugno 2025; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione e alle argomentazioni che possono sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il ricorso è inammissibile. che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che il dedotto difetto di motivazione non rientra nei casi deducibili ai sensi della suindicata disposizione (per il caso dell'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. si richiama Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroeanu, Rv. 272014 — 01); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M28 jRi26 Fui-ì-ze 2