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Ordinanza — n. 14788/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal for parole permission due to lack of proven break from organized crime ties.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14788/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The Tribunal of Surveillance had correctly rejected the request for a reward permission because the appellant, a high-ranking member of an active mafia group, showed no evidence of a definitive break from criminal ties. The court ruled that the appellant was merely asking for a different assessment of merit rather than challenging the legal reasoning, which was based on the lack of critical revision observed during the prison visit.

Legislator-Regeste

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Art. 609-bis c.p.p.; Art. 609-ter c.p.p.: An appeal against a refusal of reward permission is inadmissible if it merely requests a different evaluation of merit without challenging the legal reasoning or demonstrating a definitive break from organized crime ties.

Schlagwörter

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parole permission appeal mafia ties assessment inadmissible appeal reward permission refusal organized crime break Rechtsbehelfsverfahren Nichtigkeitsgründe Erneute Prüfung des Vorgangs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609-bis c.p.p.
Art. 609-ter c.p.p.
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Volltext

da: CUFFARI MICHELE nato a CATANIA il 26/07/1959 avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Michele Cuffari sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo presentato avverso il diniego del permesso premio richiesto dall'odierno ricorrente alla luce della assenza di elementi a conferma della definitiva cesura dei legami con la criminalità organizzata, tenuto conto della posizione di vertice rivestita dal condannato nell'ambito di un sodalizio mafioso ancora attivo e delle risultanze della osservazione inframuraria sin qui condotta/ che non ha evidenziato la sussistenza di un serio processo di revisione critica;

Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della