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Ordinanza — n. 14780/2026 — snpen KI-generiert

Court dismisses appeal allowing conditional sentence suspension despite prior judges denying it due to lack of favorable prognosis.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14780/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Di Ciano inadmissible, ordering him to pay legal costs. The appellant challenged a Chieti Tribunal order that denied conditional sentence suspension, arguing the execution judge should have followed the cognizance judges' reasoning. The court ruled that the execution judge may independently grant suspension even if prior judges denied it, provided no specific exclusion based on a lack of favorable prognosis exists in the current case.

Legislator-Regeste

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Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The execution judge may independently grant conditional sentence suspension even if prior cognizance judges denied it, absent a specific judicial exclusion based on a lack of favorable prognosis for abstaining from further crimes.

Schlagwörter

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conditional sentence suspension execution judge powers continued offenses inadmissible appeal prognosis favorable abstention Nichtigkeitsgründe Beschwerdelegitimation ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 671 c.p.p.
Considerato che il ricorrente censura la ordinanza del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, nella parte in cui - dopo avere riconosciuto la continuazione ex art. 671 cod.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che il ricorrente censura la ordinanza del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, nella parte in cui - dopo avere riconosciuto la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, Rv. 287817 - 01
(Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, Rv. 287817 - 01);
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Volltext

posto da: DI CIANO NICOLA nato a LANCIANO il 03/04/1965 avverso l'ordinanza del 09/12/2025 del TRIBUNALE di CHIETI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Nicola Di Ciano e l'ordinanza impugnata. Considerato che il ricorrente censura la ordinanza del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, nella parte in cui - dopo avere riconosciuto la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui alle sentenze indicate nel provvedimento medesimo - ha negato la sospensione condizionale della pena in considerazione di quanto indicato, sul punto, dal giudice della cognizione; Ritenuto, al riguardo, che il ricorso è manifestamente infondato poiché il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione, salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso - come avvenuto nel caso di specie per le sentenze sub 1) e 2) - in conseguenza di un giudizio fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati. (Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, Rv. 287817 - 01);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MDEP° S !TNT.C,N\ 2 2026 2