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Ordinanza — n. 14779/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance bond payment terms.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14779/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance bond payment terms. The appellant argued the trial court failed to assess economic conditions and omitted generic mitigating circumstances, but the court rejected these claims as unsupported by specific factual criticism. The decision rests on the principle that the burden of proving inability to pay falls on the defendant, who must provide concrete evidence beyond a mere assertion of poverty.

Legislator-Regeste

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011; Art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575: The burden of proving inability to pay imposed fines or bonds in preventive measures rests entirely on the accused, who must substantiate their claim with specific evidence rather than a simple assertion of indigence.

Schlagwörter

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special surveillance violation bond payment obligation burden of proof poverty inadmissible appeal preventive measures law Mittellosigkeit fehlende prozessuale Bedürftigkeit Nichtschuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.
Art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575
Considerato, infatti, che in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M
art. 616 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Rv. 262266 - 01
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Volltext

posto da: BENFANTE FRANCESCO nato a PALERMO il 09/10/1997 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Francesco Benfante e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, condannato per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale di versare, a titolo di cauzione, la somma di euro 750,00 alla Cassa delle ammende entro trenta giorni dall'esecuzione della misura stessa; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il provvedimento impugnato, con doglianze in punto di fatto, nella parte in cui non avrebbe assolto il dovere di accertare le condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione (v. pag. 3, ove il giudice di appello ha valorizzato in chiave negativa - tra l'altro - la mancanza di specifiche allegazioni da parte dell'imputato, l'importo non particolarmente elevato della cauzione, l'assenza di una richiesta di rateizzazione ed il periodo non breve entro il quale l'odierno ricorrente avrebbe potuto adempiere);

Considerato, infatti, che in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Rv. 262266 - 01); Rilevato che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, articola deduzioni rivalutative del merito della decisione, le cui argomentazioni appaiono logiche ed esaustive (v. pag. 4, ove il giudice di appello non soltanto ha rilevato la spiccata capacità a delinquere del soggetto, dedotta dai plurimi precedenti penali e di prevenzione, ma anche l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti innominate);

Considerato, infine, che il terzo motivo (riguardante la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato atteso che la pena inflitta è pari al minimo edittale, di talché non potrebbe essere oggetto di ulteriori riduzioni; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M