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Ordinanza — n. 14775/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft and improper weapon carrying charges.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14775/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request for an oral hearing which is incompatible with the summary procedure for this type of recourse. The defendant argued that the metal rod used was a tool for burglary rather than an improper weapon, seeking to avoid the aggravated theft charge under Article 625 of the Penal Code. The court ruled that the aggravating circumstance of carrying a weapon does not absorb the separate crime of illegal possession, as it protects a distinct legal interest regarding the preparation of the theft.

Legislator-Regeste

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Art. 625, comma 1, cod. pen.; Art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110: The aggravating circumstance of carrying a weapon in theft does not absorb the separate crime of illegal possession or improper carrying, as it protects a distinct legal interest concerning the preparation of the offense.

Schlagwörter

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aggravated theft improper weapon carrying criminal absorption summary procedure inadmissible appeal legal interest protection penal code provisions Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 625, comma 1, cod. pen.
4 1.110/75; Considerato, che il ricorso è manifestamente infondato poiché la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, cod.
Art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, Rv. 270917
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Volltext

posto da: FISICHELLA BENITO nato a MESSINA il 26/08/1988 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Benito Fisichella, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Considerato, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore del ricorrente deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione; Rilevato poi che la Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva riconosciuto l'odierno ricorrente colpevole dei reati di tentato furto aggravato, porto abusivo di arma impropria e minacce e - riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli stessi - lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni quindici di reclusione ed euro 533,00 di multa;

Rilevato, altresì, che con il ricorso l'imputato sostiene che la Corte territoriale ha errato nel non considerare che, nella fattispecie, l'arma impropria (un' asta di metallo) era stata da lui portata fuori della propria abitazione non quale 'arma impropria', ma quale strumento da utilizzare per l'effettuazione del furto con scasso e che, di conseguenza, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere configurabile anche il reato ex art. 4 1.110/75; Considerato, che il ricorso è manifestamente infondato poiché la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili (Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, Rv. 270917 - 01);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.M