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Ordinanza — n. 14770/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; recidivism requires concrete assessment of danger, not just formal prior convictions.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14770/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared Marco Latrofa's appeal inadmissible for requesting a substantive review outside the scope of a legitimacy trial. The Court of Appeal had correctly confirmed recidivism by assessing Latrofa's specific danger and lack of behavioral revision based on his recent, grave crimes. The Court ruled that Latrofa's request for an alternative reading of evidence was legally unfounded and ordered him to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Recidivism requires a concrete judicial assessment of the offender's actual danger and the specific nature of the crimes, rather than relying solely on the formal existence of prior convictions.

Schlagwörter

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recidivism assessment criminal appeal inadmissibility dangerousness evaluation formal vs concrete court costs award Rückfall bei Straftaten Revision in Strafsachen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.MF 3
art. 616 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva
Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco
263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv.
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Volltext

posto da: LATROFA MARCO nato a BARI il 10/01/1990 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;'t(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso di Marco Latrofa sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge rispetto alla recidiva, è comunque manifestamente infondato; Ritenuto infatti che, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960); Rilevato che la Corte di appello di Bari si è attenuta al principio sopra richiamato poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la sussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall'imputato indice di una particolare pericolosità tenuto conto dei suoi precedenti penali, anche di particolare gravità e commessi in epoca recente, dovendosi quindi ritenere che egli non aveva maturato alcuna rivisitazione critica delle proprie condotte perseverando nella commissione di reati, mostrandosi del tutto irrispettoso delle regole impostegli a conferma della sua persistente pericolosità;

Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza della contestata recidiva; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.MF 3