Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally instead of by a registered defense attorney.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted party rather than by a registered defense attorney. The procedural defect arose because the appeal and the surveillance magistrate's decision were both dated after August 3, 2017, when Law No. 103/2017 mandated that such appeals must be signed by lawyers on the special register. Consequently, the court ruled the filing invalid under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted party after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible de plano and subject to court costs.
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KI-generiertVolltext
posto da: LO PO CATENO nato a TAORMINA il 10/09/1986 avverso la sentenza del 11/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 109-RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Messina) avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Messina in data 11 luglio 2025 è stato proposto personalmente da Cateno Lo Po e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cast., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile P.Q.M