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Ordinanza — n. 14765/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between crimes and absence of criminal planning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14765/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal by Nicola Di Rocco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the request for continuity between crimes infounded because there was no evidence of criminal planning from the first offense to the subsequent ones, given the significant time gap and contingent nature of the violations. Consequently, the crimes were treated as autonomous resolutions of criminal will, precluding the application of favorable institutions.

Legislator-Regeste

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The court ruled that criminal continuity requires evidence of premeditation from the first crime, which is absent when crimes are separated by significant time and contingent circumstances, rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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criminal continuity premeditation requirement autonomous criminal resolutions inadmissible appeal time gap between crimes Missachten des Rotlichts Verletzung der Verkehrsregeln Autobahnvignette

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
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Volltext

posto da: DI ROCCO NICOLA nato a POPOLI il 19/06/1978 avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Nicola Di Rocco è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche tutti quelli successivi tenuto conto della significativa distanza temporale tra di essi - visto che uno dei reati di cui alla sentenza sub 1) aveva avuto inizio 1'8 dicembre 2005 - e della natura contingente di alcune delle violazioni di legge.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M