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Ordinanza — n. 14764/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses prisoner appeal for filing after 2017 law requiring special defense counsel.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14764/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the Ancona supervision tribunal's order inadmissible de plano. The appellant filed the petition personally after August 3, 2017, when legislation mandated that such appeals be signed by registered defense counsel to avoid inadmissibility. The court rejected the personal filing as a violation of the new procedural requirement and ordered the appellant to pay legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and subject to cost penalties.

Schlagwörter

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inadmissible appeal defense counsel requirement prisoner supervision procedural deadline legal costs order Nichtigkeitsgründe Fahrlässig begangene Zuwiderhandlung Klageantwort

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law No. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Volltext

posto da: DE MARCO ALDO (CUI 04COGNG) nato a SAN LORENZO DEL VALLO il 26/02/1970 avverso l'ordinanza del 01/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona in data 10 ottobre 2025 è stato proposto personalmente da Aldo De Marco e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M