Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between crimes and absence of criminal planning.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared Francesco Pepe's appeal against the execution judge's order inadmissible. The execution judge correctly determined that the crimes lacked the necessary continuity because there was no evidence of criminal planning from the first offense to the subsequent ones, given the significant time gap. Consequently, the court upheld the original decision, rejecting the applicant's arguments as generic and unsupported by the evidence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the execution judge correctly finds that the absence of criminal planning between offenses precludes the application of continuity institutions, rendering the applicant's arguments generic and unsupported by the probative record.
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KI-generiertVolltext
posto da: PEPE FRANCESCO nato a FOGGIA il 14/01/1997 avverso l'ordinanza del 03/12/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Francesco Pepe è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della significativa distanza temporale tra di essi.
In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.M