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Ordinanza — n. 14749/2026 — snpen KI-generiert

Court dismisses appeal on prescription claim due to established recidiva preventing the limitation period from maturing.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14749/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the limitation period for the crime had not yet expired. The appellant argued for prescription, but the court found that specific recidiva circumstances and aggravating factors interrupted the timeline and increased the penalty. Consequently, the court ruled that the statutory exclusion of balancing attenuating factors against aggravating ones meant the limitation period remained active.

Legislator-Regeste

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; The limitation period for a crime does not mature if specific recidiva circumstances exist, as the judgment on mitigating factors cannot reduce the maximum penalty threshold required to trigger the limitation period.

Schlagwörter

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criminal prescription recidiva aggravante limitation period penal code provisions inadmissible appeal statutory exclusion penal balance Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 157, comma 3, cod. pen.
Rilevato al riguardo che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche qualora le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
282057 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
282057 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
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Volltext

posto da: DELLA PIANA CLAUDIO MARIO nato a VARESE il 18/10/1953 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Claudio Mario Della Piana e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato /cor_ ray~onalel commesso il giorno 27 gennaio 2017, è t' manifestamente infondato; Considerato, infatti, che nei confronti dell'odierno ricorrente è stata riconosciuta sussistente la recidiva, specifica, reiterata ed infraquinquennale che prevede l'aumento della pena di due terzi, di talché il relativo termine prescrizionale - tenuto anche conto delle cause di interruzione - non è ancora maturato;

Rilevato al riguardo che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche qualora le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.Mr 05, os