Civil appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific ground identification under Italian criminal procedure law.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the civil appeal by Michelangelo Villano inadmissible against the acquittal of Romualdo Aramini for threats. The defense argued the appeal was inadmissible, while the appellant claimed a violation of the duty of strengthened motivation regarding the credibility of the victim's statements. The court rejected the appeal because the sole ground cited was a general reading of evidence rather than a specific mischaracterization of procedural facts, which falls outside the Supreme Court's jurisdiction.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or offer an alternative reading of evidence; appeals must identify specific mischaracterizations of procedural facts to be admissible.
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KI-generiertVolltext
posto da: dalla parte civile VILLANO MICHELANGELO nato a TORINO il 10/12/1974 nel procedimento a carico di: ARAMINI ROMUALDO nato a DIAMANTE il 18/09/1950 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Villano Michelangelo ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 19 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro che, in riforma dell'originaria condanna, ha assolto Romualdo Aramini dal reato di minaccia; - che la difesa dell'imputato ha depositato, il 19 febbraio 2026, una memoria con la quale si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della parte civile, con condanna alla rifusione delle spese sostenute; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative e violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata - è, in questa sede, indeducibile, risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie e postulando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, esulando, com'è noto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che non può essere accolta la richiesta avanzata dall'imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sussistendo giustificati motivi per l'integrale compensazione in ragione dell'originaria condanna, successivamente riformata in appello;
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