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Ordinanza — n. 14331/2026 — snpen KI-generiert

Court dismisses appeal against sentence reduction for fraud, citing judicial discretion in sentencing.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14331/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence for fraudulent bankruptcy. The appellant argued for a violation of law regarding the sentencing, but the court found the penalty adjustment within the judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that no *reformatio in peius* occurred because the aggravated circumstance was mitigated by the prescription of the preferential bankruptcy offense.

Legislator-Regeste

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Art. 132, 133 cod. pen.; The sentencing discretion of the trial judge encompasses the gradation of penalties based on aggravating and mitigating circumstances, provided the reasoning adequately addresses the relevant facts without violating the prohibition of worsening the defendant's position.

Schlagwörter

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judicial discretion sentencing reduction reformatio in peius fraudulent bankruptcy penal code provisions Finanzielle Sanktionen betrügerischer Konkurs Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Volltext

posto da: FATTORI GIAN PAOLO nato a SOAVE il 31/01/1969 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gian Paolo Fattori ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che — giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte - ha riformato l'originaria condanna (per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale) pronunciata nei suoi confronti, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato; - che l'unico motivo di ricorso - cha lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è indeducibile perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale fa riferimento al valore elevato dei beni distratti, alle modalità della condotta distrattiva); - che, nella concreta rideterminazione operata in appello, non emerge alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che la sentenza impugnata ha diminuito l'aumento per la circostanza aggravante della particolare gravità tenendo conto della intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Di P.Q.M