Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 14166/2026 — snpen KI-generiert

Cassation dismisses appeal on recidivism application, upholding territorial court's concrete assessment of persistent criminal inclination.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14166/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation dismissed Francesco Petronelli's appeal against the Bari Court of Appeal's sentence reduction. Petronelli argued the recidivism application was flawed, but the court found the territorial judge correctly evaluated specific prior crimes to demonstrate a persistent inclination to reoffend. The decision emphasizes that recidivism requires a concrete analysis of the link between past conduct and current danger, not just the gravity of past acts or time elapsed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; Art. 133 cod. pen.; Recidivism requires a concrete judicial assessment of the specific link between prior convictions and the current offense to establish persistent criminal inclination, rather than relying solely on the gravity of past facts or the time interval between them.

Schlagwörter

KI-generiert
recidivism assessment persistent criminal inclination Art. 73 DPR 309 Art. 133 penal code sentencing reduction appeal concrete judicial evaluation criminal danger factor Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: PETRONELLI FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 06/05/1999 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Francesco Petronelli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata rideterminata la pena inflitta per il reato previsto dall'art.73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, inerente all'applicazione della recidiva, è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di precedenti specifici, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali.

Dovendosi quindi ritenere che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio in base al quale ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425, tra le altre).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.MIl Con re estensore La Pr te Dona Ferranti 2026 .0 Giudiarità e Santlí