Cassation court dismisses appeal against sentence reduction for generic sentencing errors and calculation mistakes.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation dismissed Antonio Bruno's appeal against a lower court's decision to reduce his fine by reclassifying the offense under Article 73, paragraph 5, of DPR 309/1990. Bruno argued the new sentencing was incorrect, but the court ruled his complaints were too generic and challenged a non-reviewable discretionary evaluation of the penalty. Consequently, the appeal was rejected because sentencing discretion belongs to the trial judge, and the lower court's reasoning was logical and supported by mitigating circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; The Court of Cassation holds that complaints regarding the congruity of the penalty in cassation proceedings are inadmissible if they merely request a new evaluation of the discretionary sentencing power exercised by the court of first instance in accordance with statutory principles.
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KI-generiertVolltext
da: BRUNO ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/01/1991 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Antonio Bruno ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la sanzione inflitta, previa riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. I due motivi, genericamente attinenti alla corretta commisurazione della pena, sono inammissibili in quanto del tutto aspecifici e comunque attinenti a valutazione non sindacabile da parte di questa Corte. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione della sanzione inferiore alla media edittale anche per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche; mentre del tutto generico e non avvalorato dalla lettura della sentenza è il punto di censura attinenti a presunti errori nel calcolo della sanzione.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
P.Q.MMdrzia De Sai s