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Ordinanza — n. 14078/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic procedural complaint and inadmissible re-evaluation of evidence.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14078/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court failed to examine the defense's reply memorandum. The appellant argued this violated procedural norms, while the court found the complaint too generic and lacking specific factual elements. Furthermore, the court ruled that re-evaluating evidence to reach different conclusions is prohibited in cassation proceedings, reserving such power exclusively for the trial judge.

Legislator-Regeste

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 598-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging non-examination of a defense memorandum is inadmissible if it lacks specific factual details, and any request to re-evaluate evidence is strictly prohibited as the assessment of facts remains the exclusive domain of the trial court.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility generic procedural complaint defense memorandum review re-evaluation of evidence judicial review limits verfahrensrechtliche Säumnis Unterlassung der Nothilfe verminderte Schuldfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il motivo sia del tutto generico, perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 598-bis cod. proc. pen.
art. 598-bis cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
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Volltext

TERMINI IMERESE il 01/07/1991 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;Rilevato che Cosimo Romeo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di sostituzione di persona; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata disamina della memoria difensiva di replica prodotta ex art. 598-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo sia del tutto generico, perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nulla precisando sulle deduzioni che avrebbe formulato con la memoria di replica depositata nel giudizio di appello e limitandosi a denunziarne la mancata disamina da parte della Corte territoriale; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce vizi di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso denunzia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato atteso che la motivazione per relationem di cui il ricorrente si lamenta è da considerare legittima, perché esplicativa della cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento del Giudice di primo grado, le quali sono state valutate e ritenute autonomamente condivisibili dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore Il Pr Maria Te4esa Belmonte DEPOS!TA IN 17 P