Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a critical argument against the appellate court's reasoning. The appellant merely repeated the same objections raised against the first-instance judgment without engaging with the specific legal grounds established by the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the essential function of a reasoned critique required by criminal procedure law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must present a specific, reasoned critique of the lower court's decision by contrasting it with the arguments used in the contested judgment, and is inadmissible if it merely reiterates previous objections without engaging with the new reasoning.
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KI-generiertVolltext
il 21/02/1956 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 luglio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 28 febbraio 2024 con cui Ibram Sali era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 800,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A); 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7, comma 15 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come con le dedotte censure il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di responsabilità del prevenuto in ordine ai reati previsti dall'art. 7, comma 15-bis, n. 285 del 1992 e dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimís, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò - solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). 2E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 -01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pr teAlessandro D'Andrea DonateWa F4rranti DEPOS, W1 CAN 17 A , 'n26 / Furtzion,A.Marzi