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Ordinanza — n. 14022/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of detailed reasoning required for medium or low sentences.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 14022/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lower court's sentencing decision was adequately reasoned. The appellant argued the sentence was excessive, but the court noted that detailed justification is only mandatory for penalties near the maximum or above the average. Since the imposed sentence was medium or low, the appellate court's reasoning was sufficient and the appeal failed.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: Detailed reasoning regarding sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or exceeds the average; for medium or low sentences, the court's implicit application of statutory criteria is sufficient and reviewable only for manifest error.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility sentencing reasoning requirements medium or low penalty procedural vitiating defect statutory sentencing guidelines Kriminalstrafe Strafmilderung Disziplinierung des Rechtsanwalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.
Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
del locale Tribunale del 16 ottobre 2023 con cui Abbate Antonino era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 133 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Volltext

a PALERMO il 09/10/1981 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 16 ottobre 2023 con cui Abbate Antonino era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 2), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 -01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichia P.Q.MFunzo,' i^to Mar:i t 5‹, 3