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Ordinanza — n. 13983/2026 — snpen KI-generiert

Appeal against detention regime extension dismissed due to lack of legal vices and insufficient factual review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13983/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal against the extension of a special detention regime inadmissible. The defense argued for a factual reassessment of the prisoner's ongoing danger based on new evidence, but the court found no legal violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354; Art. 125 cod. proc. pen.: An appeal against a detention regime extension is inadmissible if it lacks legal vices, as the court must rely on existing file data rather than conducting a new factual investigation.

Schlagwörter

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detention regime extension special detention regime inadmissible appeal factual reassessment legal vices requirement Nichtigkeitsgründe Verletzung der Begründungspflicht substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 41-bis Ord. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao
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Volltext

1/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da Francesco Campana, detenuto inespiazione della pena dell’ergastolo, riportata per condanne relative ai reati di omicidio,associazione di stampo mafioso e altro;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Campana, avv.cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., perinsussistenza di attualità della concreta pericolosità del detenuto, tale da giustificarel’applicazione del regime penitenziario differenziato;considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, lasussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiestadalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario esufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei daticonoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221);rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, conindicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale del ricorrente e i perduranti rapporticon esponenti del clan (nell’ordinanza impugnata, si ricorda come il ricorrente abbia dato ilproprio assenso all’assunzione della posizione di vertice, nell’associazione, da parte di altrosoggetto);ritenuto che l’impugnazione presenti un forte tenore rivalutativo e fattuale, essendo essavolta ad auspicare una revisione degli elementi presenti nell’incarto processuale econsiderato che la difesa, sostanzialmente, denuncia pretesi vizi sotto il profilomotivazionale, in una materia nella quale è prospettabile unicamente il vizio di violazione dilegge;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosiun’ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI