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Ordinanza — n. 13964/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual criticisms lacking substantive legal grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13964/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared Fabio Mattiuzzo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mattiuzzo argued that the lower court's reasoning regarding the combined sentence was insufficient and contradictory. The court rejected these claims as mere factual criticisms that did not constitute valid legal grounds for cassation.

Legislator-Regeste

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Art. 364, 365 c.p.p.; Mere criticisms of factual findings or lack of apparent defects in reasoning do not constitute admissible grounds for cassation when no substantive legal error is demonstrated.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility mere factual criticisms lack of substantive legal grounds procedural costs award combined sentence reasoning Strafanpassung Klageänderung Erhöhung der Entschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc. pen
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Volltext

E di UDINEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine – in composizionecollegiale e in funzione di Giudice dell’esecuzione - ha accolto l’istanza presentata da FabioMattiuzzo, unificando sotto il vincolo della continuazione i reati fallimentari da lui commessi egiudicati mediante due sentenze dei Tribunali di Verona e di Udine, rispettivamente emessein data 29/10/2020 e in data 15/12/2017, per l’effetto rideterminando la pena finalecomplessiva nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione.2.

Ricorre per cassazione Fabio Mattiuzzo, a mezzo del difensore avv. FedericoPlaino, deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione, in relazione al quantumdell’aumento di pena applicato a titolo per continuazione.3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, inquanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse inesistenti difettidi motivazione, non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una sommadeterminabile in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI