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Ordinanza — n. 13866/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing discretion below statutory minimum.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13866/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The cassation appeal filed by Tolomei Matteo against the Rome Court of Appeal's conviction was declared inadmissible by the Supreme Court. The appellant argued for the application of the statutory minimum sentence, claiming a violation of law and defective reasoning in the penalty assessment. The court rejected this, ruling that the lower court's sentencing discretion was sufficient given the final penalty was well below the average statutory range and the reasoning was consistent with established jurisprudence.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal challenging the sentencing discretion of the lower court is inadmissible when the final penalty is significantly below the average statutory range and the reasoning adequately references the relevant criteria without requiring a detailed explanation of the specific calculation.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion lower court statutory minimum penalty penal code criteria average statutory range

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma V, DPR 309/1990
Tolomei Matteo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.

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Volltext

nato a ROMA il 25/06/1999 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; nMotivi della decisione 1. Tolomei Matteo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, in particolare sul diniego di applicazione del minimo edittale.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale e la sentenza argomenta richiamando la personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, e le modalità del fatto.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M