Cassation appeal dismissed as withdrawn by defendant after filing, resulting in costs order.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant withdrew it after filing. Although the trial judge had applied a concordated sentence for theft, the defendant's lawyer submitted a formal withdrawal on February 17, 2026. Consequently, the Court ruled that the appeal no longer existed and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 368, comma 1, c.p.p.; Art. 606, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the appeal after its filing, rendering the appeal void ab initio.
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posto da: AULINO ROSARIO nato a CATANIA il 19/11/1996 avverso la sentenza del 02/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato ad Aulino Rosario la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato contestato di cui agli artt. 589 bis, primo e quarto comma, cod.pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta, con atto depositato telematicamente il 17 febbraio 2026, rinuncia al medesimo ricorso sottoscritta dall'imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore dell'imputato, avv. Dario Giuseppe Polizza Favaloro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M