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Ordinanza — n. 13856/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds must relate to defendant's will, legal qualification, or penalty legality.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13856/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the claim of a motivation defect regarding the lack of evaluation for acquittal causes. The defendant argued that the lower court failed to assess specific non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such defects are not permissible grounds for cassation appeals, which are strictly limited to issues concerning the defendant's will, legal qualification, or penalty legality.

Legislator-Regeste

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty and security measures.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing legal qualification defect acquittal causes evaluation procedural motivation defect

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
posto da: ESPOSITO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 06/08/1975 avverso la sentenza del 05/12/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Esposito Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
dal Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
art. 444 cod. proc. pen
posto da: ESPOSITO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 06/08/1975 avverso la sentenza del 05/12/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Esposito Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

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Volltext

posto da: ESPOSITO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 06/08/1975 avverso la sentenza del 05/12/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Esposito Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;

S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M16 AP -2026 11 Furizion, Alani«