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Ordinanza — n. 13849/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain arguments do not cover motivation defects.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13849/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant's claim regarding a lack of motivation for acquittal grounds did not fall within permissible appeal grounds. The appellant argued the trial court failed to evaluate specific acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the prosecution and defendant had previously opted for a plea bargain. The Court ruled that since the plea bargain was filed after the statutory deadline for general appeals, only limited grounds regarding the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality could be raised, excluding defects in the reasoning for acquittal.

Legislator-Regeste

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When a plea bargain is filed after the deadline for general appeals, the cassation appeal is limited to grounds regarding the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding defects in the reasoning for acquittal.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility plea bargain timing acquittal grounds motivation code of criminal procedure limited appeal grounds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 51, della L. 23.6.2017 n. 103
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

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Volltext

posto da: PERGOLA VINCENZO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 08/06/1974 avverso la sentenza del 16/12/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art. 73, comma IV d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;

S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M16 A 2 6 fi Funzton MarZ,U4 L)