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Ordinanza — n. 13841/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding sentencing discretion.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13841/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The cassation appeal was declared inadmissible because the claim regarding sentencing discretion was manifestly unfounded. The appellant argued for a violation of law concerning the sentencing calculation, while the lower court maintained its discretion was exercised correctly under established jurisprudence. The Supreme Court ruled that since the imposed penalty was well below the statutory average, no detailed reasoning was required, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the claim is manifestly unfounded, as the lower court's sentencing discretion is sufficient when the penalty is not significantly above the statutory average.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion manifestly unfounded claim statutory average penalty criminal procedure code

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma V, DPR 309/1990
Soldo Samuele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.

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Volltext

posto da: SOLDO SAMUELE nato a FOGGIA il 30/08/1999 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Soldo Samuele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M