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Ordinanza — n. 13826/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as specific sentencing arguments were already fully reasoned in the appellate judgment.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13826/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding sentencing was entirely specific and lacked novelty. The appellate court had already provided a detailed analysis explaining why the base penalty was close to the minimum and how the defendant's repeated drug trafficking conduct warranted a modest increase. Consequently, the court found no need to re-examine the specific factual and legal reasoning used to determine the final punishment.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are entirely specific and do not exceed the scope of the contested judgment's reasoning, which must have been fully articulated by the lower court.

Schlagwörter

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inadmissible appeal specific grounds sentencing reasoning Cassation procedure partial reform

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Volltext

posto da: PORCARI FRANCESCO PAOLO nato a MATERA il 12/01/1984 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE PORCARI FRANCESCO PAOLO ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, lo ha condannato alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni cinque di reclusione ed euro 20.300 di multa, così mitigando il trattamento di primo grado, per i reati di falsità materiale, truffa aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 5, 6, 7 e 8 della contestazione).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato, attinente al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto del tutto aspecifico, posto che la sentenza impugnata ( alle pagine 35 e 36) ha argomentato puntualmente in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel senso che la pena base applicata in primo grado era stata indicata in misura assai prossima al medio edittale e più in prossimità del minimo che del medio, per cui il distanziamento dal minimo era da considerarsi modesto. Inoltre, le modalità della condotta (reiterazione per tre volte del ritiro di sostanza stupefacente destinata ad essere spedita negli Stati Uniti) si erano mostrate particolarmente insidiose e gravi per il pericolo realizzato alla salute pubblica e per la capacità criminale dimostrata, anche considerando i precedenti specifici.

La Corte d'appello con analitica spiegazione ha quindi proceduto alla specifica motivazione relativa a ciascun aumento per la continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, congrua, di euro tremila in favore