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Ordinanza — n. 13808/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible lack of motivation argument.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13808/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued the trial court failed to consider alternative sentences like home detention, but the court ruled this specific ground is not permitted under the relevant procedural code. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the defendant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the ground cited concerns only the lack of motivation regarding alternative sentences, as such arguments do not relate to the expression of the defendant's will, the correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty.

Schlagwörter

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plea bargain procedure inadmissible appeal lack of motivation alternative sentences de plano rejection court costs procedural code

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Legge n. 103 del 23 giugno 2017
artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
cod.proc.pen., ha applicato a VULA3 VILSON, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

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Volltext

to il 27/02/1985 avverso la sentenza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli, in data 12.12.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a VULA3 VILSON, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena della reclusione co la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M