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Ordinanza — n. 13802/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds under new procedural law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13802/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's motivation was defective and that the judge passively accepted the parties' requests on sentencing. The court ruled that defects in motivation are not admissible grounds for cassation and that the appellant failed to allege the illegality of the penalty.

Legislator-Regeste

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: The cassation appeal against a plea-bargain sentencing decision is admissible only for grounds relating to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty and security measures; defects in motivation are excluded.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing defect in motivation illegality of penalty correlation between request and sentence

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Art. 1, comma 51, della L. 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 444 cod. proc. pen.

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Volltext

posto da: NDRECA GANI nato il 19/06/2003 avverso la sentenza del 11/12/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 4.

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen-tenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bolzano in re-lazione al reato di cui all'art.73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'esponente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art.444 cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice, mediante una motivazione apparente, si sia limitato a recepire passivamente la richiesta delle parti sull'applicazione della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, è agevole rilevare che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quat-tromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Loredana íi ' DtPOS!TATA cLciAi c h ti Donat A t • r_s P—L L E RIA 16 PR 20i6