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Ordinanza — n. 13800/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing illogical sentencing reasoning under plea bargain rules.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13800/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Fricano Noemi inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged the trial court's sentencing logic regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure within a plea bargain context. The court ruled that such a complaint does not fall under the specific categories of admissible objections permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are inadmissible if they merely allege illogical reasoning without addressing the specific statutory grounds for admissibility regarding the defendant's will or legal qualification.

Schlagwörter

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plea bargain procedure inadmissible appeal illogical reasoning Code of Criminal Procedure procedural admissibility

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 80, d.P.R. n. 309/1990
Art. 129, cod. proc. pen.
L'imputata ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti, relativamente alla spiegazione del perché non si è ritenuto di applicare l'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
L'imputata ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti, relativamente alla spiegazione del perché non si è ritenuto di applicare l'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

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Volltext

posto da: FRICANO NOEMI nato a TERMINI IMERESE il 19/08/2000 avverso la sentenza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ferrara, in data 2.12.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Fricano Noemi, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 e 80 d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. L'imputata ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti, relativamente alla spiegazione del perché non si è ritenuto di applicare l'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M16 026 Furrzion