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Ordinanza — n. 13786/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating first-instance arguments without new legal critique.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13786/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing a specific legal critique. The appellant's grounds were found to be non-justiciable at this stage, as they failed to contrast with the second-instance reasoning as required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must present a specific argumentative critique contrasting with the lower court's reasoning; mere repetition of rejected grounds or generic complaints about motivation renders the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments lack of specific legal critique contradiction with lower court procedural costs award qualifizierte Fahrunfähigkeit Alkoholmissbrauch schwere Widerhandlung gegen Betäubungsmittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 186 c.p.
Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 giugno 2024 con cui Coccellato Antonino era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Volltext

NINO nato a PALERMO il 24/10/1990 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 giugno 2024 con cui Coccellato Antonino era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 159 e 161-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione per essere intervenuta la prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per errata valutazione del funzionamento dell'etilometro; violazione dell'art. 186 cod. strada e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta erronea sussistenza del suo stato di ebbrezza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. E', infatti, manifestamente infondata l'introduttiva censura, considerato che, alla stregua di quanto correttamente esplicato dalla Corte territoriale (cfr. pp. 1 e s. della sentenza impugnata), non era decorso il termine di prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, tenuto conto di tutti i periodi di sospensione della prescrizione antecedentemente intervenuti. 2.2. Con riferimento, poi, alle successive due doglianze, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato (pp. 2 e ss.), di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, 2• cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.M