Italian court dismisses extraordinary appeal against cassation ruling denying restitution of confiscated property to third party.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the extraordinary appeal inadmissible against a cassation ruling denying the restitution of confiscated property to a third party. The applicant argued for material error correction, but the court held that such remedies apply only to final conviction judgments, not to third-party restitution orders. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 625-bis c.p.p.; extraordinary appeals for material error or factual error are inadmissible against cassation rulings on third-party restitution of confiscated property because they only apply to final conviction judgments, and correcting the alleged error would essentially modify the operative part of the act.
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KI-generiertVolltext
da: STRAZZULLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 10/11/1987 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 05/03/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento di diniego della restituzione di bene confiscato a Giovanni Strazzullo, che ne aveva fatto richiesta; Ritenuto che, per giurisprudenza costante, «avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto"» (Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, Linardi, Rv. 285940 - 01);
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M