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Ordinanza — n. 13688/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against execution order rejecting continuity of crimes due to lack of unified criminal design.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13688/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize continuity between criminal acts. The appellant argued that the judge failed to analyze the unity of the criminal design, citing similar violations and a single illicit profit motive. The court ruled that the lower court's reasoning was coherent and that the appellant's arguments merely represented dissent rather than new evidence, thus no legal error existed.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot revise factual elements or material facts, limiting its review to verifying the logical coherence and absence of manifest illogic in the lower court's motivation.

Schlagwörter

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continuity of crimes criminal design unity execution order appeal judicial review limits favor rei principle Mittäterschaft qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz Realkonkurrenz von Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 74 d.P.R. n. 309/90

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Con:-Sez. 26, n. 5334 del 1993
(Con:-Sez. 26, n. 5334 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
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Volltext

ordinanza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 08/10/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Giovanni Stefano Tunnmino, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1) e 2) nel predetto provvedimento;t ,ezk_ An.,1 2A4A 4.+219 ....tG- 2, 47/0 -5 P-0 2-( t-Cutlr ' Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali e l'unico fine illecito di profitto; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha sottolineato che i fatti sono distanti nel tempo, risultano connotati da modalità diverse, vi concorrono soggetti diversi e si caratterizzano solo per la propensione alle condotte delinquenziali a fini appropriativi e di lucro (la condotta di coltivazione di stupefacenti non poteva essere correlata all'adesione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, avvenuta dopo l'arresto e l'interruzione della medesima attività di coltivazione); che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Con:-Sez. 26, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M_Giova n b",i.Stiyaga-A-.. Paola Masi , DCPOSITATA W1 CAN C 15. A 6 3