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Ordinanza — n. 13686/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific positive elements for generic mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13686/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonello De Vito inadmissible, upholding his ten-month prison sentence for multiple offenses. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances and adequately explain the sentencing calculation. The court rejected this, noting that under current law, mere lack of criminal record is insufficient without specific positive elements, and the lower court correctly relied on the defendant's prior record and lack of concrete positive factors.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court may legitimately deny generic mitigating circumstances when no specific positive elements exist, and the appellant's lack of criminal record alone does not justify such a benefit.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances criminal record presumption sentencing calculation inadmissible appeal positive elements requirement Strafmilderung Erlass von Verfahrenskosten Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione impugnata che aveva condannato Antonello De Vito alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 62-bis cod. pen.
260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. -
art. 62-bis cod. pen
260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.
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Volltext

posto da: DE VITO ANTONELLO nato a BITONTO il 14/06/1991 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione impugnata che aveva condannato Antonello De Vito alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Bitonto il 15/09/2019, il 04/08/2019 e 1'08/10/2019; Ritenuto che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa motivazione della commisurazione della pena; che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; che invece la motivazione esaustivamente richiama, anche ai fini della commisurazione della pena/ la gravità delle condotte e la loro ravvicinata reiterazione;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. -

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2026 Il Cofsigliere estensore Il Presidente Gio ta Ton Paola Mas(kiceyr DEPOSITATA it9 CAN(..T. 15 A 2926 Furizion rio Mai Santiis 3