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Ordinanza — n. 13682/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to convicted person's failure to cooperate with social services.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13682/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia Supervision Tribunal's rejection of alternative measures for Domenico Cogoli. Cogoli argued that the suspension of the original order and his need for social reintegration were ignored, while the court found his failure to provide accurate social and family information demonstrated a lack of collaborative will. Consequently, the court ruled that such non-cooperation is a factual element for the judge to evaluate negatively, confirming the denial of probation and ordering the appellant to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 47 ord. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: The judge of merit must adequately evaluate the convicted person's lack of collaborative will, which may be demonstrated by failing to provide accurate information necessary for intervention planning, rather than applying automatic rejection rules.

Schlagwörter

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probation denial lack of collaboration alternative measures social services inadmissible appeal supervision tribunal reintegration program Verletzung der Mitwirkungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47 ord. pen.
Ritenute manifestamente infondate le censure sull'erronea valutazione della mancata collaborazione e manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ord. pen. e dell'art.
Art. 666 cod. proc. pen.
e dell'art. 666 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt.
Art. 3 Cost.
Art. 37 Cost.
art. 666 cod. proc. pen
e dell'art. 666 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 6752 del 19/12/2023, Piselli
Sez. 1, n. 50169 del 25/05/2017, Erbo
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Volltext

a la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 18/11/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, di detenzione domiciliare e di semilibertà, avanzate da Domenico Cogoli; Letta la memoria difensiva con motivi aggiunti in data 27/03/2026, che, nel rappresentare che il provvedimento è stato sospeso dal Giudice a quo, deduce che la circostanza è incompatibile con la proposta di inammissibilità e chiede di tenere conto del fatto che la conferma del provvedimento non consentirebbe la prosecuzione del percorso di risocializzazione del condannato;

Ritenute manifestamente infondate le censure sull'erronea valutazione della mancata collaborazione e manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 666 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. laddove consentono il rigetto automatico delle misure alternative per la mera mancata collaborazione del condannato con l'UEPE, alla luce della costante giurisprudenza che qualifica tale comportamento come elemento di fatto, che il giudice di merito deve valutare adeguatamente (Sez. 1, n. 6752 del 19/12/2023, dep. 2024, Piselli, Rv. 285859 - 02); che difatti «in tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condannato che, dopo aver chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della concessione della misura» (Sez. 1, n. 50169 del 25/05/2017, Erbo, Rv. 271296 - 01); e così ha fatto il giudice a quo attivando ogni iniziativa utile perché venisse predisposto il programma e poi prendendo atto dei comportamenti concludenti di disinteresse da parte del condannato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q. P.Q.M