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Ordinanza — n. 13680/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against probation order due to correct application of recidivism and lack of mitigating conduct.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13680/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the probation order inadmissible, rejecting the claim that the lower court ignored the defendant's positive post-crime conduct. The court found the trial judge correctly assessed the severity of the crimes committed between 2016 and 2023 and determined that no sufficient evidence of reduced recidivism risk existed. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 47 ord. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal based on alleged failure to consider positive post-crime conduct is inadmissible if the lower court's assessment of recidivism risk remains logically sound and supported by the evidence of serious offenses.

Schlagwörter

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probation order appeal recidivism assessment positive post-crime conduct inadmissible appeal Court of Cassation Rückfall bei Straftaten Strafmassüberprüfung anhaltende Delinquenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 03/12/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da Salvatore Caniglia; Ritenuto che, con unico,adicolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 47 ord. pen.
pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 47 ord.
art. 616 cod. proc. pen
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Volltext

la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 03/12/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da Salvatore Caniglia; Ritenuto che, con unico,adicolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto della condotta positiva del condannato tenuta dopo la commissione del reato; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi e ne ha tratto ogni elemento utile alla prognosi di effettiva funzionalità della misura alternativa ai fini della rieducazione, spiegando come il numero, la varietà e le odiose modalità di esecuzione degli allarmanti delitti commessi dal condannato tra il 2016 e il 2023, evidenziavano una propensione alla ricaduta nell'illecito, così costantemente e recentemente manifestatasi, che non poteva allo stato essere considerata affievolita senza l'acquisizione di ulteriori elementi di segno contrario ma di eguale intensità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P. P.Q.MGiova 2sa a Paola Mrejig,k.'DtPOSITATA IN C N C RIP. L15 2026 Sands _