Cassation court dismisses appeal regarding retroactive application of sentencing guidelines after final judgment.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Foggia Court's refusal to recalculate sentences based on new sentencing guidelines. The appellant, Paolo Zino, sought to apply post-2006 sentencing limits to crimes already definitively judged, arguing for more favorable retroactive application. The court rejected this, citing the principle of non-retroactivity of laws and the finality of judgments under Article 2, Section 4 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2, comma 4, cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90: When a crime has been definitively judged, subsequent legislative modifications to sentencing guidelines cannot be applied retroactively, even if more favorable, preserving the principle of legal certainty and the finality of judgments.
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Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12/12/2025, con la quale il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata da Paolo Zino, di rideterminazione delle pene inflitte con le sentenze meglio indicate sub 1), 2), 3), e 4) del predetto provvedimento alla luce delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019; Rilevato che successivamente la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia ai termini per la tempestiva fissazione dell'udienza; Ritenuto che la censura non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, seguita dal provvedimento impugnato, in base alla quale, quando, come nel caso di specie, si è formato giudicato su condotte qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (reato di cui alla sentenza sub 2, commesso il 17/12/2006; reato di cui alla sentenza sub 3, commesso il 02/08/2022), i limiti edittali di riferimento da applicare sono quelli antecedenti alla novella del 23/12/2006, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014, che non possono avere effetti retroattivi, nemmeno se più favorevoli, in relazione a fatti già giudicati in via definitiva, operando in questa ipotesi lo sbarramento derivante dall'art. 2, comma 4, cod. pen.;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento ' di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.MDEPOSITATP¦ ,,,,thl CiV:'1 :APR 2026 n{ k) (..24k.Auzikari0 a De SataiLs 2