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Ordinanza — n. 13667/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal against special surveillance violation conviction requiring only general intent.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13667/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued the conviction lacked proof of specific intent to rebel against residence restrictions, but the court rejected this based on established precedent. The court ruled that general intent, defined as awareness of duties and conscious refusal to comply, is sufficient for this crime, rendering the specific intent argument legally unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; For the existence of the crime of violating obligations inherent in special surveillance, only general intent is required, consisting of awareness of the duties to be fulfilled and the conscious will of their non-compliance, without relevance to the purposes that determined the conduct.

Schlagwörter

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special surveillance obligations general intent requirement rebellion against residence violation of duties Corte di Cassazione criminal procedure inadmissibility dolo generico Nichtbefolgung von Dienstvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 05/11/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Yeser Ibrahim Ahmed Essoudani Ibrahim era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino
159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere' per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv.
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Volltext

ANZA sul ricorso proposto da: ESSOUDANI IBRAHIM YESER IBRAHIM AHMED nato il 25/07/2000 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 05/11/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Yeser Ibrahim Ahmed Essoudani Ibrahim era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Licata il 09/05/2023; Ritenuto che è manifestamente infondata l'unica censura secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe accertato il dolo specifico della finalità di esprimere effettiva volontà di ribellione rispetto all'obbligo o al divieto di soggiorno; che, secondo pacifica giurisprudenza, «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere' per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 - 01);

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.MGià, nbetist n Paola Masi - r" DEPOS T, l'A CANOFs, i. Li 5 026 « Forel io M te ?i i isù