Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of lower court arguments without substantive critique.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were merely repetitive of those already addressed and dismissed by the Court of Appeal. The appellant failed to provide a new, specific critique of the lower court's reasoning regarding the admissibility of the offense under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequacious repetition of arguments already fully examined and rejected by the court of appeal, failing to offer a distinct and reasoned critique of the judgment.
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KI-generiertVolltext
della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Francesco Paolo Augugliaro;ritenuto che tutti i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identichequestioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello, in relazioneall’art. 131-bis cod. pen. (pag. 5), alla procedibilità d’ufficio del reato (pag.
5) alle circostanzelogica, non contraddittoria e giuridicamente corretta;considerato che, a fronte di ciò, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttividelle identiche censure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello conmotivazione che viene in gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensivetendono a parcellizzare l’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con lamotivazione intesa in maniera unitaria e inscindibile. Tanto porta a ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO