Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere repetition of lower court arguments.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of those already addressed and rejected by the Court of Appeal. The lower court had found the applicant's claim of non-Italian language knowledge unsubstantiated and denied conditional sentence suspension based on the minor's conduct. The Supreme Court ruled that such arguments fail to meet the requirement of a new, specific critique against the final judgment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of those already fully argued and dismissed in the appellate judgment, lacking any new specific argumentative critique.
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KI-generiertVolltext
tenuto che entrambi i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delleidentiche questioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello, che haspiegato che la sconoscenza della lingua italiana era rimasta senza dimostrazione ed eracontrastata dalle dichiarazioni dei pubblici ufficiali e, inoltre, ha escluso la possibilità diapplicare l’istituto della sospensione condizionale della pena, attesa la prognosi sfavorevolediscendeva dalla condotta tenuta dal minore, che aveva portato alla revoca della messa allaprova;rilevato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria egiuridicamente corretta, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttivi delle identichecensure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello con motivazione che vienein gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensive tendono a parcellizzarel’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con la motivazione intesa inmaniera unitaria e inscindibile.
Tanto porta a ribadire che «è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.