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Ordinanza — n. 13611/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for non-devolved issues and reiterated complaints.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13611/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The court ruled that the appellant failed to raise specific arguments regarding the material conduct and psychological elements of the crime during the appeal phase. Furthermore, the court rejected complaints about sentencing logic as they were merely reiterated grievances already addressed in the lower court judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals concerning issues not devolved to the appellate court or merely reiterating grievances already dismissed are inadmissible in the Supreme Court.

Schlagwörter

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inadmissible appeal non-devolved issues judicial res judicata reiterated grievances sentencing logic Italian criminal procedure Cassazione ordinanza Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 648 quarto comma, cod. pen.
2019, Di Fenza, Rv.274346);considerato che il terzo motivo d’impugnazione, con il quale il ricorrente deduce il vizio dicontraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza con riguardo all’omessaconcessione dell’attenuante di cui all’art. 648 quarto comma, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Massime Conformi n. 4712 del 1982
n. 2654 del 1983
153578;n. 2654 del 1983 Rv.
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018
163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
pen.,non è consentito in sede di legittimità, perché meramente reiterativo di doglianze già dedottein appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Volltext

;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Carmine Fiorillo,ritenuto che il primo, il secondo e il quarto dei motivi di ricorso -relativi allariconducibilità della condotta di riciclaggio al Fiorillo, sia sotto il profilo della condottamateriale di ricezione, sia sotto il profilo della sussistenza dell’elemento psicologico, nonchésulla recidiva- sono inammissibili in quanto non dedotti con l’appello. Nella sentenza silegge, infatti, che il ricorrente non poneva in discussione il riconoscimento di Fiorillo qualesoggetto che aveva la disponibilità dell’autovettura rubata, essendosi limitato a richiedere lariqualificazione del fatto quale furto piuttosto che come ricettazione; al contempo, nessunacensura, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta dedotta in relazione alla recidiva.

Tanto ha comportato l’interruzione della catena devolutiva sulle questioni in esame,dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti lestatuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, conspecifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su talipunti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578;n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv.274346);considerato che il terzo motivo d’impugnazione, con il quale il ricorrente deduce il vizio dicontraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza con riguardo all’omessaconcessione dell’attenuante di cui all’art. 648 quarto comma, cod. pen.,non è consentito in sede di legittimità, perché meramente reiterativo di doglianze già dedottein appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni privedi vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata in ordine allaqualificazione del fatto nei termini di ricettazione e alla non configurabilità dell’ipotesilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);considerato, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la motivazione dellasentenza impugnata riconosce la congruità della pena determinata dal giudice di primogrado, ottenuta mediante bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva,senza che tale valutazione possa tuttavia essere censurata in assenza di un apparatomotivazionale illogico e arbitrario;considerato che nel giudizio di cassazione, infatti, sono inammissibili le censure chemirino ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO