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Ordinanza — n. 13610/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already rejected in appeal court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13610/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Truiolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Truiolo argued for acquittal, reclassification of the crime to theft, absorption of offenses, and reduced sentencing, but these claims were merely repetitions of arguments previously rejected by the appellate court. The Court ruled that since the lower court correctly applied established legal principles and addressed the substantive issues, the cassation grounds were infounded and could not be raised again at this stage.

Legislator-Regeste

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already fully examined and rejected in the appellate judgment are inadmissible in cassation proceedings.

Schlagwörter

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reiterative grounds inadmissibility cassation appeal appellate review legal exhaustion Verstossung übrige Straftaten militärischer Landesverrat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni pertinenti e giuridicamente corrette, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv.
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Volltext

te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Truiolo, ritenuto che tuttii motivi di ricorso, nella specie:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine alla mancata assoluzione per i reati di cui ai capi C) e D);- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di illogicità dellamotivazione, in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 624,cod. pen.;- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazionein ordine al mancato assorbimento del reato di cui al capo B) in quello contestato al capo A)ex art. 628, cod. pen.;- il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;- il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità dellamotivazione in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale e minoraumento per la continuazione interna;non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni pertinenti e giuridicamente corrette, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01) e sono anche manifestamente infondati in presenza di una motivazioneesente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto correttaapplicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte con riferimento a ciascunadelle doglianze presentate;che il giudice adito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto formulati daquesta Corte, correttamente ha motivato con riferimento alla condotta del ricorrente comericostruita dalle dichiarazioni del pubblico ufficiale Iodice; alla qualificazione della condottanei termini di rapina, non già di furto, in ragione del nesso di strumentalità tra la condottasottrattiva e il successivo speronamento della vettura degli operatori; alla configurabilità delconcorso tra delitto di rapina e delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando la condottaviolenta esorbiti dalle percosse; alla ritenuta insussistenza di elementi idonei a giustificarel’applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del quantum di pena conriferimento alla pena base e ai rispettivi aumenti per i reati in continuazione (si vedano inparticolare le pagg. 4-5 della sentenza in punto di responsabilità e di pena);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO