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Ordinanza — n. 13596/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for misrepresentation of facts and lack of logical motivation regarding liability.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13596/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Tassella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tassella argued that the lower court misinterpreted evidence and lacked logical reasoning in assigning criminal liability based on his Postepay Evolution account. The court rejected this, noting the trial judge's reasoning was sound and that the appellant's claim of fact misrepresentation was actually a misrepresentation of facts, which falls outside the scope of cassation review.

Legislator-Regeste

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court of appeal cannot be challenged for a different evaluation of evidence or a misrepresentation of facts, as the court of cassation can only verify the existence of evidence and whether the result matches the lower court's finding without conducting a new assessment of credibility.

Schlagwörter

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misrepresentation of facts misrepresentation of evidence lack of logical motivation court of cassation limits criminal liability determination Checkkartenmissbrauch Anbieter von Zahlungsdienstleistungen Kreditbetrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 –rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
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Volltext

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Tassella,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova e ilvizio di manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine al giudizio diresponsabilità a carico del ricorrente, propone una diversa lettura dei dati processuali, unadiversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque distante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnatacon riguardo alla ricostruzione del fatto e delle prove a carico) facendo applicazione dicorretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza delreato e rilevando che la responsabilità del ricorrente si ricavava -tra l’altro- dalla titolaritàdella Postepay Evolution su cui veniva ricaricata la somma sottratta alla vittima;considerato che il ricorrente, pur riferendosi al vizio del travisamento della prova, inrealtà oppone un travisamento del fatto che rende l’impugnazione inammissibile, atteso che,per come già evidenziato, «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga unadiversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non puòoptare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutandol'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare,negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato dellaprova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva inuna valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 –rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO