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Ordinanza — n. 13595/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding continued punishment quantification.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13595/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic lack of motivation concerning the quantification of continued punishment. The appellant argued the lower court failed to specify elements for the penalty, but the Court found the reasoning logically correct and the complaint repetitive of previously rejected arguments. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the penalty's justification.

Legislator-Regeste

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Art. 81, cpv. cod. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal alleging lack of motivation is inadmissible if the complaint is generic, repetitive of prior disallowed grievances, or fails to identify specific elements from the contested decision, as the Court of Cassation's review is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus.

Schlagwörter

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lack of motivation continued punishment quantification of penalty inadmissible appeal logical argumentative apparatus ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Nichtigkeitsgründe Strafmassüberprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81, cpv. cod. pen.
otivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione inrelazione all’art. 81, cpv., cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
226074);osservato che la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, non presenta alcunvizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
ART. 52 D.LGS.196/03

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Volltext

otivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione inrelazione all’art. 81, cpv., cod. pen., rispetto alla quantificazione della pena irrogata a titolo diaumento per la continuazione, è anzitutto generico in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare proprio sindacato, risolvendosi in un astratto richiamo ai principigiurisprudenziali in tema di continuazione, cui si aggiunge una generica valutazione di meritosulla possibilità di applicare una pena diversa;ritenuto che tale motivo è altresì non consentito, giacché reiterativo di doglianze giàdedotte in appello e ivi adeguatamente disattese con argomentazioni pertinenti (contenute apag. 3 della sentenza impugnata) e che, denunciando vizi che non emergono dal testo dellasentenza, esso è anche manifestamente infondato e dunque sottratto allo scrutinio di questaCorte;ribadito che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi,per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);osservato che la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, non presenta alcunvizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.