Italian court dismisses appeal as grounds are merely reiterated grievances already rejected in second instance.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal by David Abramovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violation of law and contradictory reasoning regarding the detention of stolen goods, but the court found these claims to be mere repetitions of grievances already thoroughly addressed and rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new substantive arguments and was therefore procedurally barred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must present new substantive arguments; mere repetition of grievances already rejected in the second instance renders the appeal inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
rte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di David Abramovic,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione del beneoggetto del reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivimeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esaustive, complete ed esenti da vizi logici oltreche giuridicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata conriguardo all’illecita provenienza del bene e al dolo di ricettazione, ricavata dallo stessocertificato di garanzia prodotto dall’imputato, che indicava la vendita dell’orologio ad altrapersona accompagnata dalla mancata indicazione della provenienza del bene), risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO