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Ordinanza — n. 13489/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding counterfeit goods conviction, citing lack of logical review power.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13489/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Abderrahim Naji inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for possessing counterfeit goods, arguing flaws in the lower court's reasoning and evidence evaluation. The court rejected these claims, emphasizing that it cannot re-evaluate the facts or substitute its own logic for that of the trial judge.

Legislator-Regeste

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate the facts or substitute its own logical reasoning for that of the court of first instance and appeal.

Schlagwörter

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counterfeit goods conviction lack of logical review preclusion of fact re-evaluation inadmissible appeal procedural preclusion nachträglicher Rechtsvorschlag Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
4); considerato che il terzo motivo di ricorso che censura il mancato rinascimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643
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Volltext

(ato il 01/01/1982/ avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA i, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO - Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abderrahim Naji, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. in ordine al reato presupposto è manifestamente infondato, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 4 della sentenza impugnata, ove risulta che, a seguito della perquisizione dell'autoveicolo dell'imputato nei pressi dell'autostrada A3 SA/RC, sono stati rinvenuti sui sedili posteriori 58 capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti e che l'imputato non ha inteso fornire alcuna ragione giustificativa di tale detenzione in numero assai cospicuo esemplari di origine contraffatta (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta il travisamento del materiale probatorio in ordine alla provenienza degli oggetti non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, ha sottolineato che l'imputato non ha fornito alcuna documentazione circa la lecita provenienza dei capi rinvenuti (si veda pag. 4); considerato che il terzo motivo di ricorso che censura il mancato rinascimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (cfr. pag.

4) ha posto a base del rigetto della richiesta il consistente numero di capi con marchio contraffatto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M