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Ordinanza — n. 13487/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks fact reconstruction beyond trial court's authority.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13487/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding vehicle ownership and failed to address payment demands from Autostrade s.p.a., while also challenging the denial of a minor offense defense. The court rejected these claims because they required a factual reconstruction using evaluation criteria different from those employed by the trial judge, which is prohibited in cassation proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek a reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility factual reconstruction evaluation criteria judicial authority Erlass von Verfahrenskosten Parteientschädigung Kostenübernahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il diniego dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese
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Volltext

nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 04/04/1983 - / avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI - dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Bordone e le conclusioni scritte con allegata nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 3 marzo 2026 dall'avvocato Agostino Imposimato, nell'interesse della cosituita parte civile, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito in ordine alla titolarità del veicolo da parte dell'imputato e alla mancata risposta ai solleciti di pagamento da parte della società Autostrade s.p.a. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Napoli ha sostenuto l'intestazione del veicolo sulla base di una valutazione globale dei dati fattuali e ha ritenuto provata la volontà dell'imputato di non adempiere l'obbligazione pecuniaria sulla base del mancato riscontro dei solleciti di pagamento allegati dalla società Autostrade s.p.a., nonché della mancata contestazione il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il diniego dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito ha motivato facendo riferimento alla pluralità di violazioni dello stesso tipo e al danno patrimoniale arrecato alla società (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali solo nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte complete e persuasive, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01); ritenuto che un tale utile contribuito non è stato offerto con la memoria trasmessa in data 3 marzo 2026, trattandosi di generica richiesta della parte civile;

P.Q.M