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Ordinanza — n. 13486/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to procedural defects and mere factual complaints.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13486/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant raised three grounds, including factual disputes and sentencing excessiveness, which the court rejected as impermissible in the final instance or legally unfounded. Consequently, the lower court's confirmation of the defendant's criminal liability and sentence was upheld without further review.

Legislator-Regeste

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.; The final court of appeal cannot examine mere factual complaints or substitute its own evaluation of evidence for that of the trial court, and sentencing discretion remains within the bounds of established legal principles.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility procedural preclusion factual complaints sentencing discretion final instance review querela requirement court costs order verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606comma 3 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod.
Art. 12 comma 2 d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36
art. 62-bis cod. pen
2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod.
art. 606comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606comma 3 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551
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Volltext

ANO nato a NAPOLI il 21/07/1989 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Mallo, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa, Mario Parillo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che•la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, il quale è stato riconosciuto dalla persona offesa come autore non solo del furto del catalizzatore dell'autovettura VW Polo targata BR758AV nel parcheggio antistante il negozio .lessy Idea, ma anche dei furti effettuati con le medesime modalità presso i supermercati Cooperativa Gran risparmio e Decò (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle aggravanti pure riconosciute, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, la Corte di appello di Napoli ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, in considerazione dei precedenti penali specifici, valutati per natura, tipologia ed allarme sociale (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancanza della querela, prevista quale condizione di procedibilità per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1); che la procedibilità a querela era già vigente all'esito del giudizio di primo grado ed il vizio oggi dedotto non è stato in precedenza portato all'attenzione della giurisdizione di merito; che, secondo il consolidato orientamento di codesta Corte, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli f t-4 r DEPOSITATA WJ CAN. 14 026