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Ordinanza — n. 13480/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeals as grounds are inadmissible due to prior waiver of non-penalty reasons.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 13480/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared all three appeals inadmissible because the legal grounds raised were not permitted in a final review proceeding. The appellant, Giovanni Trovatello, had previously waived specific non-penalty arguments when his defense counsel submitted a settlement agreement to the trial court, a fact confirmed by the Prosecutor General's positive opinion. The other two appellants' arguments were rejected as they merely repeated issues already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if the grounds were waived by the parties during the trial phase or if they merely repeat arguments already decided by the lower courts.

Schlagwörter

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final review proceedings waiver of grounds inadmissible appeal settlement agreement prosecutor general opinion repeated arguments legal finality Verzicht auf Entscheidbegründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
2 cp e alla conferma della recidiva ( ultimi due motivi ricorso Cortese); rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
2 cp e alla conferma della recidiva ( ultimi due motivi ricorso Cortese); rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Volltext

posti da: TESONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/05/1976 TROVATELLO GIOVANNI nato a PALERMO il 27/08/1984 CORTESE GIOVANNI nato a MESSINA il 02/01/1974 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giovanni Trovatello, Giovanni Cortese e Francesco Tesone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla posizione di Giovanni Trovatello, definita ai sensi dell'art. 599 bis cpp, giacchè, a differenza di quanto infondatamente sostenuto nel ricorso, la proposta di concordato, validata dalla Corte del merito, conteneva la espressa rinunzia ai motivi di ricorso diversi da quelli sulla pena :il parere positivo reso dalla Procura generale il 16 giugno 2025 risultava infatti condizionato alla detta rinunzia, che il difensore ha prontamente manifestato con la pec inviata in pari data (con la quale ha veicolato alla Corte territoriale il patto posto alla base delle conclusioni formalizzate alla udienza del 30/6/2025), il tutto in piena corrispondenza alla procura speciale conferitagli (che prevedendo la possibilità di proporre il concordato, dava anche necessariamente conto, per le connotazioni costitutive del relativo istituto, della possibilità per il procuratore di rinunziare ai motivi diversi da quelli inerenti alla pena); alle posizioni di Francesco Tesone e Giovanni Cortese perché le censure svolte dai due ricorsi replicano temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, estranee ad effettivi travisamenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla concorrente configurabilità di entrambe le ipotesi di reato ascritte ai due ricorrenti ex artt. 336 e 337 cp ( motivo unico Tesone e terzo motivo Cortese), alla sussistenza degli estremi costituitivi dei reati contestati anche con riguardo al reato di danneggiamento ( primi due motivi addotti nell'interesse di Cortese), alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 2 cp e alla conferma della recidiva ( ultimi due motivi ricorso Cortese); rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M