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7B_96/2026 KI-generiert

Inadmissibility of criminal appeal for failure to pay advance on judicial costs within the supplementary deadline

Geschäftsnummer 7B_96/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower instance's dismissal of a non-prosecution order, because the appellant failed to pay the ordered advance on costs within the extended grace period. The dispute arose from a criminal complaint that led to a non-prosecution order by the public prosecutor, which was unsuccessfully challenged before the cantonal appellate court and subsequently brought before the federal level. The decision was rendered based on procedural law regarding security for costs, specifically applying article 62 paragraph 3 in conjunction with article 108 of the Federal Supreme Court Act, which mandates inadmissibility upon failure to pay required advance costs after a supplementary deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of criminal appeal for failure to pay advance on judicial costs within the supplementary deadline: Con decreto del 4 febbraio 2026, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 19 febbraio 2026, un anticipo di fr. 800.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF).

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Strafanzeige Zahlungsbefehl gesetzliche Verfahrensfrist Prozessrecht ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_96/2026

Sentenza del 30 marzo 2026

II Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale van de Graaf, Giudice presidente,

Cancelliere Valentino.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (anticipo delle spese),

ricorso contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (60.2025.273).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione dell'8 agosto 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da A.________ in data 6/7 agosto 2025.

Con sentenza del 17 dicembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il menzionato decreto di non luogo a procedere.

2. Avverso questa sentenza A.________ insorge al Tribunale federale con uno scritto datato 21 gennaio 2026.

Con decreto del 4 febbraio 2026, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 19 febbraio 2026, un anticipo di fr. 800.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF).

Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 24 febbraio 2026 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 marzo 2026, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto.

3. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).

4. In concreto, a causa del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF. La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 marzo 2026

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente:

Il Cancelliere: